| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 27/07/1934 n. 1265Art. 233. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, a- vente platea impermeabile. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. Art. 234. Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa. Art. 235. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado semibrado. Art. 236. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla. Art. 237. I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani. Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell'economia corporativa. Art. 238. Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. Art. 239. Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento. Art. 240. La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali. Art. 241. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo. Art. 244. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con fari- R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. na normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000. Art. 245. È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000. Art. 246. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del sindaco, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000. Art. 248. Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità. Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene. Art. 249. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 Art. 251. È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pel- le, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 lire 600.000. Art. 252. Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente: a) Le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etili co, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con quello per le finanze. b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata. Art. 253. Il Ministro della sanità determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che dànno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse. Art. 254. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso. Art. 255. Le denuncie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero della sanità. Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro della sanità. Art. 256. I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1º maggio 1930 n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895 n. 70, e successive modificazioni. Art. 257. Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro della sanità, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro della sanità è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Art. 258. Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal sindaco. Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000. Art. 259. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'articolo 93. Art. 260. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata. Art. 261. Il Ministro della sanità, quando si sviluppi nel territorio dello Stato una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione. Art. 263. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali. Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco: a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività; b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e merca ti, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio an- R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. nunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|